Statuto

ART. 1 – Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del Dlgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: Verona Report APS e assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica, apolitica e aconfessionale.

L’organizzazione ha sede legale in via Capuleti 33 nel comune di Bussolengo Vr Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Statuto

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 – Finalità e Attività

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

1) Promozione e valorizzazione del territorio di riferimento nei suoi molteplici aspetti: culturali, storici, tradizionali, artistici, folcloristici;

2) Recupero e rivalutazione realtà storiche, artistico-monumentali, tradizionali con speciale riguardo a quelle in stato di abbandono;

3) Promozione e divulgazione iniziative per il turismo ecosostenibile e accessibile.

4) Reportage di eventi di carattere tradizionale, culturale, ludico e di interesse sociale e diffusione su piattaforma web o in altre forme comunicative.

5) Organizzazione e gestione iniziative atte allo sviluppo della comunicazione fra i vari soggetti che operano sul territorio (associazioni, enti o privati cittadini) allo scopo di creare sinergie e collaborazioni.

6) Organizzazione di attività, ricerca e approfondimento tematiche, produzione e divulgazione di materiale audiovisivo e documentaristico, reportage di eventi, esposizione e mostre.

7) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

8) Formazione universitaria e post-universitari

9) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

10) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Mediante le seguenti azioni:

a. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’organizzazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 – Ammissione

Sono soci dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda scritta dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il collegio dei probiviri.

Possono essere ammessi con la qualifica di soci benemeriti sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L’ammissione a socio è a tempo determinato dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno corrente.

ART. 7 – Diritti e doveri degli associati

I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:

  1. Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

  2. Essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;

  3. Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute, documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge e approvati preventivamente dal responsabile di progetto;

  4. Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;

  5. Votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Hanno il dovere di:

  1. Rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

  2. Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

  3. Versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito entro il 31 Dicembre.

ART. 8 – Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

ART. 9 – Perdita della qualifica di socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.

L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’Organo Amministrativo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

Contro tale decisione l’associato può ricorrere in appello al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica dell’atto di esclusione.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 – Gli organi sociali

Sono organi dell’organizzazione:

a. Assemblea dei soci

b. Organo di amministrazione

c. Presidente

d. Organo di revisione (eventuale)

e. Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 – L’assemblea

L’assemblea è composta dai soci dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail. spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’organizzazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 – Compiti dell’Assemblea

L’assemblea deve:

a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c. approva il bilancio;

d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

f. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

g. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;

h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

i. Approva il regolamento interno.

ART. 13 – Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre.

È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 – Assemblea straordinaria

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3⁄4 degli associati.

L’assemblea straordinaria può essere convocata anche in seconda convocazione quando la prima è andata deserta o era nell’impossibilità di deliberare in quanto il quorum previsto per la valida costituzione non è stato raggiunto.

Sia per la valida costituzione che per le delibere, le maggioranze richieste sono quelle come per la prima convocazione.

ART. 15 – Organo di amministrazione

L’organo di amministrazione governa l’organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L’organo di amministrazione è formato da un numero dispari di membri eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili.

L’organo amministrativo può essere composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell’organizzazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dagli altri componenti dell’organo di amministrazione.

ART. 16 – Il Presidente

Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente è eletto dall’Organo amministrativo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Organo amministrativo, con la maggioranza dei presenti.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 – Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L’organo di controllo:

a. vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

c. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

e. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 – Organo di Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

a. quote associative;

b. contributi pubblici e privati;

c. donazioni e lasciti testamentari;

d. rendite patrimoniali;

e. attività di raccolta fondi;

f. rimborsi da convenzioni;

g. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 – I beni

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 – Bilancio

I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno, qualora la associazione sia iscritta.

ART. 23 – Bilancio sociale

È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 – Convenzioni

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART. 25 – Personale retribuito

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 26 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 – Responsabilità della organizzazione

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28 – Assicurazione dell’organizzazione

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 29 – Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 – Disposizioni finali

  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

  2. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Associazione APS Verona Report ha approvato questo Statuto durante l’Assemblea

straordinaria Soci del 27 settembre 2019.

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